Art. 19-bis — Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
((Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attivita' connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitivita' delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.)) ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
