((All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((al comma 1, primo periodo, le parole: "e 12 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026";))
  • b)((al comma 5, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni";))
  • c)((al comma 7, le parole: "2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo si provvede alla ricognizione dello stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca dei finanziamenti ai sensi del comma 5".)) ((Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))

Testo vigente dal 20 luglio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73~art3bis · fonte del testo

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