Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70

((2))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 2020, n. 70

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La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

Testo vigente dal 30 giugno 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/2020

    Questione infondata
    24 novembre 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, non è necessaria la restituzione degli atti ai rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 70 del 2020. In applicazione del principio di effettività di tutela costituzionale, le medesime questioni devono infatti considerarsi trasferite sul citato art. 2- bis , in cui è confluito il contenuto dei previgenti art. 2 (con una sola marginale variazione) e 5 del d.l. n. 29 del 2020, che costituiscono ora rispettivamente i primi tre commi e il comma 5 della nuova disposizione, mentre il solo novum normativo, introdotto con la legge n. 70 del 2020, è costituito dal suo comma 4, pertanto senza mutare i termini delle questioni così come prospettate dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ). In caso di abrogazione di una disposizione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, con contestuale trasfusione del suo contenuto in altra disposizione, la questione di costituzionalità originariamente formulata sulla disposizione abrogata ben può, essa stessa, "trasferirsi" alla nuova disposizione, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto. E ciò in omaggio al principio di effettività della tutela costituzionale, sia in relazione a esigenze di economia processuale, sia per scongiurare un eventuale utilizzo deviato della funzione legislativa, in ipotesi esercitata allo scopo di sottrarre la disciplina contestata al giudizio di costituzionalità, o comunque di ritardare indebitamente il suo svolgimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 533 del 2002 ).

    Art. 2 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 5 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2-bis Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2020 al 30 giugno 2020. 90 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: Le disposizioni di cui agli articoli2 e 3 si applicano ai provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena e ai provvedimenti di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari adottati successivamente al 23 febbraio 2020. Per i provvedimenti di cui al periodo precedente gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di quindici giorni previsto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 2020, n. 70

    La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;29~art5 · fonte del testo

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