Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2020, N. 70

((2))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 2020, n. 70

1

La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

Testo vigente dal 30 giugno 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 245/2020

    Questione infondata
    24 novembre 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020, non è necessaria la restituzione degli atti ai rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 70 del 2020. In applicazione del principio di effettività di tutela costituzionale, le medesime questioni devono infatti considerarsi trasferite sul citato art. 2- bis , in cui è confluito il contenuto dei previgenti art. 2 (con una sola marginale variazione) e 5 del d.l. n. 29 del 2020, che costituiscono ora rispettivamente i primi tre commi e il comma 5 della nuova disposizione, mentre il solo novum normativo, introdotto con la legge n. 70 del 2020, è costituito dal suo comma 4, pertanto senza mutare i termini delle questioni così come prospettate dai rimettenti. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ). In caso di abrogazione di una disposizione, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, con contestuale trasfusione del suo contenuto in altra disposizione, la questione di costituzionalità originariamente formulata sulla disposizione abrogata ben può, essa stessa, "trasferirsi" alla nuova disposizione, che ne riproduce sostanzialmente il contenuto. E ciò in omaggio al principio di effettività della tutela costituzionale, sia in relazione a esigenze di economia processuale, sia per scongiurare un eventuale utilizzo deviato della funzione legislativa, in ipotesi esercitata allo scopo di sottrarre la disciplina contestata al giudizio di costituzionalità, o comunque di ritardare indebitamente il suo svolgimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 185 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 533 del 2002 ).

    Art. 2 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 5 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 2-bis Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 185/2020

    Altra decisione
    30 luglio 2020

    È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 2 del d.l. n. 29 del 2020, che prevede che il magistrato o il tribunale di sorveglianza, quando abbiano ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 i condannati e gli internati per una serie di gravi reati, debbano procedere alla valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente a cadenza mensile. La disposizione censurata è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 70 del 2020 ed il suo contenuto è stato trasfuso nell'art. 2- bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito nella medesima legge n. 70 del 2020. Da un lato l'evoluzione del quadro normativo, prodottasi per effetto della legge di conversione, lascia immutata la rilevanza della questione, stante il perdurante obbligo per il giudice a quo di perfezionare il procedimento di "rivalutazione" del provvedimento di concessione della detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 adottato in data successiva al 23 febbraio 2020. Dall'altro, le modifiche introdotte dalla legge n. 70 del 2020 mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato - cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal provvedimento di revoca - e appaiono orientate nella stessa direzione del rimettente, cui spetta la responsabilità di valutare in concreto la loro incidenza in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018 ). Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza, ben potendo la Corte costituzionale ritenere che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa. Laddove invece la nuova disposizione abbia un impatto maggiore in termini di incidenza sulla portata normativa della disposizione censurata, sì da integrarla, modificarla o finanche abrogarla, in tutto o in parte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti dell'incidente di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018 ).

    Art. 2 Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena · Art. 41-bis Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2020

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2020 al 30 giugno 2020. 374 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: Quando i condannati e gli internati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto commesso con finalita' di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies del codice penale, nonche' i condannati e gli internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono ammessi alla detenzione domiciliare o usufruiscono del differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza che ha adottato il provvedimento, acquisito il parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui e' stato commesso il reato e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati gia' sottoposti al regime di cui al predetto articolo 41-bis, valuta la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. La valutazione e' effettuata immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati, nel caso in cui il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica la disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena. Prima di provvedere l'autorita' giudiziaria sente l'autorita' sanitaria regionale, in persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisisce dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilita' di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena puo' riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. L'autorita' giudiziaria provvede valutando se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena, nonche' la disponibilita' di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Il provvedimento con cui l'autorita' giudiziaria revoca la detenzione domiciliare o il differimento della pena e' immediatamente esecutivo.aggiunto: 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 2020, n. 70

    La L. 25 giugno 2020, n. 70 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-10;29~art2 · fonte del testo

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