Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in facsimile di opere non piu' in commercio. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:

  • a)i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
  • b)gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
  • c)i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;
  • d)gli strumenti di controllo;
  • e)i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
  • f)le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
  • g)speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
  • h)i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 27 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-04-15;106~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari