Art. 20-bis — Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Testo vigente dal 24 giugno 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art20bis · fonte del testo

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