Art. 3-ter — Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS-regioni

All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 e' sostituito dal seguente: "289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni". Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo vigente dal 25 novembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-09-25;135~art3ter · fonte del testo

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