Art. 21 — Disposizioni concernenti RAI S.p.A

All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)";
  • b)il comma 3 e' soppresso.
  • b-bis)dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. 3-ter. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina e' data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano". Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa' puo' procedere alla cessione sul mercato, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuita' del servizio erogato. Le modalita' di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. 29 All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "la costituzione di una societa' per" sono soppresse.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2020, n. 178

29

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 619, lettera a) che "il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014".

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29608/2025

    10 novembre 2025

    La domanda proposta dalla R.A.I. al fine di vedersi riconosciuto per intero il canone, anche per l'anno 2014, appartiene alla giurisdizione del g.o., dal momento che esso rientra tra i "corrispettivi" di cui all'art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., e la relativa decurtazione, per l'anno in discorso, discende da una norma di legge (l'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014) della quale si deduce l'illegittimità costituzionale, e non già da un provvedimento amministrativo di natura discrezionale.

    Art. 21 · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di novembre 2025, p. 7 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 1 gennaio 2021. 38 parole tolte.

… 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni. tolto: A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "la costituzione di una societa' per" sono soppresse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2020, n. 178

    La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 619, lettera a) che "il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art21 · fonte del testo

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