Art. 2 — Disposizioni in materia di acconti di imposte

All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 e' inserito il seguente comma: "20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le societa' e gli enti che esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato puo' essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".

Testo vigente dal 30 novembre 2013 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/2025

    Questione infondata
    21 marzo 2025

    In un contesto complesso, come quello contemporaneo, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. (Precedenti: S. 108/2023; S. 288/2019 - mass. 41903). L’appartenenza delle SGR al mercato finanziario può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale, un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà; ciò che giustifica una regola differenziata di determinazione della base imponibile. (Precedenti: S. 108/2023 - mass. 45555; S. 288/2019 - mass. 41903; O. 165/2021).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. 17, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., nella parte in cui impone per l’anno di imposta 2013 alle SGR un’addizionale all’IRES dell’8,5%. Il legislatore – nell’individuare il presupposto della addizionale IRES nell’appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, quale indice di capacità contributiva – non compie una scelta irragionevole né arbitraria, in ragione degli specifici elementi caratterizzanti tale mercato, propri anche delle SGR; l’addizionale prevista, di durata limitata, è peraltro, coerente con i principi di solidarietà, in quanto diretta a finanziare, per il 2013, l’abolizione di una rata dell’IMU in un momento di difficile congiuntura economico-sociale). (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41904; S. 269/2017 - mass. 41950; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 201/2014 - mass. 38081; S. 21/1996 - mass. 22138; S. 143/1995 - mass. 21366; S. 159/1985 - mass. 10942; O. 341/2000 - mass. 25571).

    Art. 2 Disposizioni urgenti · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 165/2021

    Questione infondata
    22 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif. nella legge n. 5 del 2014, il thema decidendum è limitato alle censure proposte dai giudici a quibus e non può estendersi alle ulteriori questioni sollevate dalle parti private, in riferimento agli artt. 41 e 77 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020, n. 165 del 2020, n. 78 del 2019 e n. 7 del 2019 ).

    Art. 2 Disposizioni urgenti · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Statuto del contribuente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 288/2019

    Questione infondata
    23 dicembre 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif., nella legge n. 5 del 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. I rimettenti hanno motivato in maniera compiuta e idonea a sorreggere autonomamente le censure prospettate, soffermandosi criticamente sull'irragionevole discriminazione derivante dalla disciplina posta dalla disposizione censurata.

    Art. 2 Disposizioni urgenti · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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