[1]In relazione a quanto disposto dagli articoli da 8 a 10, le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte di 200 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato nell'allegato C al presente decreto e secondo un criterio di riparto relativo al tasso di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione dalle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli 14, 15, e 26 del presente decreto. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non puo' riguardare le spese predeterminate per legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalita' previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 30 Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, e' soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "pari al 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 15 per cento". Al fine di rendere permanente gli sgravi previsti dall'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo denominato "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti", con una dotazione di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 6 Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidita' necessaria all'attuazione degli interventi di cui al titolo III del presente decreto, nonche' in considerazione del livello del fabbisogno del settore statale definito dal Documento di economia e finanza 2014 approvato con Risoluzione del Parlamento, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 40.000 milioni di euro per l'anno 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal titolo III del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 9, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "Allegato 1 (Articolo 1, comma 1).

[2]In milioni di euro

[3]Descrizione risultato differenziale

[4]2014

[5]2015

[6]2016

[7]Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

[8]-59.100

[9]-18.200

[10]-1.200

[11]Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

[12]320.000

[13]285.000

[14]250.000

[15](*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2014, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

[16]9-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarieta' comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali. 9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli 1316 e 1317 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione delle norme sul federalismo fiscale. 10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, comma 11, 5, 9, comma 9, 16, commi 6 e 7, 27, comma 1, 31, 32, 35, 36, 45, 48, comma 1, e dal comma 6 del presente articolo, ad esclusione degli oneri cui si provvede ai sensi del comma 9 del presente articolo, pari a 6.563,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.184,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 7.062,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 6.214 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.069 a decorrere dall'anno 2018, che aumentano a 7.600,839 milioni di euro per l'anno 2014, a 6.229,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 6.236 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4.138,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e dalle minori spese derivanti dal presente provvedimento. 10-bis. Per l'anno 2015 il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 3,5 milioni di euro. 11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III del presente decreto. Qualora dal monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento dell'obiettivo di maggior gettito pari a 650 milioni di euro per l'anno 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2014, stabilisce l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto obiettivo. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto. 12-bis. Per l'anno 2014, le modalita' di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dello stato di attuazione degli interventi e degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del fondo medesimo da parte delle regioni, nonche' del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

6

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 715) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, e' ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale con sentenza 14 settembre - 14 ottobre 2022, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 19/10/2022, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato".

Testo vigente dal 20 ottobre 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 210/2022

    Ha colpito questo articolo
    14 ottobre 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 50, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalla riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. L'obbligo di versamento allo Stato dei risparmi conseguiti, censurato dal Tribunale di Roma, mina gravemente la sostenibilità della gestione economico-finanziaria delle Camere di commercio - stante la loro autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla loro gestione amministrativa - e ne determina un aggravamento dei bilanci, anche in considerazione della riduzione del 50% dei diritti camerali nel medesimo arco temporale. Inoltre, tale meccanismo incide negativamente sulla piena realizzazione degli interessi tutelati dalle Camere di commercio e facenti capo ai rispettivi iscritti, e penalizza la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi ad esse spettanti, con conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.

    Art. 50 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 273/2015

    Questione infondata
    22 dicembre 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto speciale, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate - derivanti dall'entrata in vigore della norma citata - possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti del medesimo articolo censurato, sul presupposto che ciò condurrebbe a includere nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche quelle che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle rispettive norme statutarie e di attuazione. Nella specie, dette entrate deriverebbero dall'imposta sul valore aggiunto, in conseguenza di misure adottate ai sensi del decreto-legge in questione, e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria. La censura, tuttavia, si caratterizza per la sua genericità ed assertività, atteso che la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dei parametri invocati, senza individuare le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 50 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 276/2015

    Altra decisione
    22 dicembre 2015

    È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 50, comma 10, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso (a seguito di sopravvenuto accordo con il Governo in materia di finanza pubblica) accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sulla estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 82/2015 e 77/2015; ordinanze nn. 93/2015, 79/2015 e 73/2015.

    Art. 50 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 · Art. 127 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 20 ottobre 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 14 settembre - 14 ottobre 2022, n. 210 (in G.U. 1ª s.s. 19/10/2022, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art50 · fonte del testo

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