Art. 7 — Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualita' 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.12 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 431, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni";
  • b)al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e il 2015".12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale con sentenza 27 gennaio-17 febbraio 2016, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 24/02/2016, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana".

Testo vigente dal 25 febbraio 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 31/2016

    Ha colpito questo articolo
    17 febbraio 2016

    È estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 7, commi 1 e 1- bis , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che riserva allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, destinandole alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (seguita alla conclusione di un accordo tra la Provincia e lo Stato in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.

    Art. 7 Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2014 al 25 febbraio 2016. 2 parole tolte in 2 capoversi.

… di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto. tolto: 1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al comma 435, dopo le parole: "Per il 2014" sono inserite le seguenti: "e il 2015"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 27 gennaio-17 febbraio 2016, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 24/02/2016, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art7 · fonte del testo

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