Art. 36 — Disposizioni in materia di lavoro marittimo

Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, ((si puo' derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,)) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale. ((1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244))

Testo vigente dal 4 luglio 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 20/2024

    Altra decisione
    19 febbraio 2024

    In presenza di una rinuncia non accettata dal resistente costituito è dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora non risulti un suo interesse alla decisione. (Precedenti: S. 229/2021 – mass. 44394; S. 221/2021 – mass. 44347; S. 187/2021 – mass. 44196; S. 118/2021 – mass. 43891).(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. – dell’art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., che istituisce un fondo destinato all’erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, volta a non pregiudicare le aspettative delle imprese armatoriali campane destinatarie del contributo e le finalità sottese all’intervento, e non è pervenuta l’accettazione della controparte costituita).

    Art. 36 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 2023 al 4 luglio 2023. 5 parole tolte, 273 parole aggiunte.

… o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, tolto: puo' derogarsi aggiunto: si puo' derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui tolto: all'articolo aggiunto: agli articoli 1, comma 5 tolto: e articoloaggiunto: , e 2, comma 1-teraggiunto: , del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 … sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale. aggiunto: 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art36 · fonte del testo

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