Art. 20-bis — Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci

Al fine di incrementare la capacita' logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 "Interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci" della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorita' di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilita' tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorita' e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo e' dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonche' dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art20bis · fonte del testo

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