Art. 48-quinquies — Zona logistica semplificata

All'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti". 2. All'articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovano applicazione le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017"

Testo vigente dal 15 settembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art48quinquies · fonte del testo

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