Art. 46 — Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di coordinamento ((con il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,)) con le regioni, le province ed i comuni interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture ferroviarie. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento e' svolto di norma dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 11 dicembre 2025
