Art. 15-bis — Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, dopo le parole: "funzionamento ed esercizio" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"
Testo vigente dal 12 novembre 2014
