Art. 66 — Interventi di rafforzamento patrimoniale
Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle societa' soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di societa' controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale ((...)). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Testo vigente dal 26 maggio 2021
