Art. 4-bis — Disposizioni relative al comitato di sorveglianza

All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato". 2. I soggetti gia' nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalita' di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy

Testo vigente dal 7 marzo 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-05;2~art4bis · fonte del testo

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