Art. 3 — Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi

All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto"));
  • b)dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: «b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;
  • b-ter)subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' ((e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attivita')): 1) adempimento, sotto il profilo della tempestivita' e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; ((per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39)).
  • b-quater)((riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
  • b-quinquies)incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo))».

Testo vigente dal 7 marzo 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2023 al 7 marzo 2023. 52 parole tolte, 205 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) alla lettera b), dopo le parole: tolto: « aggiunto: "parametrato al fatturato dell'impresatolto: »aggiunto: " sono inserite le seguenti: tolto: « solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza» aggiunto: ", solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto";

… dell'Autorita' vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicita' e in particolare tolto: per il 10 per cento avendo riguardo aaggiunto: , per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attivita': 1) adempimento, sotto il profilo della tempestivita' e completezza, della trasmissione delle relazioni … 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente tolto: 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto dilegge, salvo diversa previsione della stessa. aggiunto: 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

aggiunto: b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

aggiunto: b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-05;2~art3 · fonte del testo

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