Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ((o di Azienda per il governo della sanita' della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria)) o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario ad acta puo' delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario ad acta puo' esercitare in relazione al singolo affidamento. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, gia' previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi gia' inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessita' degli interventi, il Commissario ad acta puo' nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti attuatori, nonche' del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano.

Testo vigente dal 29 novembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/2021

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, lo scrutinio va condotto direttamente sulle norme come convertite, considerato che in sede di conversione il testo delle norme impugnate non ha subìto modifiche di rilievo e che, comunque, anche i profili di parziale novità risultano indifferenti rispetto al concreto tenore delle doglianze. Le argomentazioni e le statuizioni della Corte costituzionale devono quindi intendersi cumulativamente riferite agli articoli del d.l. n. 150 del 2020, tanto nella loro originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla conversione del decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2021 e n. 5 del 2018 ).

    Art. 1 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 6 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 2 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 7 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2022 al 29 novembre 2023. 6 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… dalla societa' CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione aggiunto: o di Azienda per il governo della sanita' della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, tolto: dalla centrale di committenza aggiunto: della stazione unica appaltante della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento … pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza. tolto: 3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui … contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Pianoaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-10;150~art3 · fonte del testo

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