Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 1113 Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonche' al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attivita' svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione, puo' aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonche' ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, gia' nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

11

Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

13

Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma".

Testo vigente dal 29 novembre 2023

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/2021

    Illegittimità dichiarata
    23 luglio 2021

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2, 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 1, 3 e 4, del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, lo scrutinio va condotto direttamente sulle norme come convertite, considerato che in sede di conversione il testo delle norme impugnate non ha subìto modifiche di rilievo e che, comunque, anche i profili di parziale novità risultano indifferenti rispetto al concreto tenore delle doglianze. Le argomentazioni e le statuizioni della Corte costituzionale devono quindi intendersi cumulativamente riferite agli articoli del d.l. n. 150 del 2020, tanto nella loro originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla conversione del decreto-legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2021 e n. 5 del 2018 ).

    Art. 1 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 6 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 2 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario · Art. 7 Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2022 al 29 novembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 196, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal comma".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-10;150~art7 · fonte del testo

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