All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, ((il sessantesimo giorno successivo alla data)) di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario». Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario.». All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023». (( Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "secondo". 5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e le parole: "850 assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 assistiti")) All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

Testo vigente dal 6 luglio 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 2023 al 6 luglio 2023. 4 parole tolte, 74 parole aggiunte.

… 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, tolto: entro sessanta giorni dalla aggiunto: il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 4, comma 2, del … n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023». aggiunto: Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "terzo" e' sostituita dalla seguente: "secondo". 5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e le parole: "850 assistiti" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 assistiti" All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-10;51~art3 · fonte del testo

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