Art. 4 — Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera, per la garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario di cui all'articolo 1 ((del presente decreto)) ed in conformita' agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonche' con quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si avvale, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalita' ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, il cui compenso e' determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed e' a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'articolo 145, comma 1, del medesimo decreto legislativo, puo' avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. La Commissione straordinaria adotta ((l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi gia' conclusi entro il termine di novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti sentito il Commissario ad acta ((di cui all'articolo 1)). ((In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario ad acta, sentito il Ministero dell'interno)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2020 al 1 gennaio 2021. 1 parola tolta, 54 parole aggiunte.

… per la garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario di cui all'articolo 1 aggiunto: del presente decreto ed in conformita' agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore … ospedaliera interessata. La Commissione straordinaria adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, aggiunto: e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi gia' conclusi entro il termine di tolto: 60 aggiunto: novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti sentito il Commissario ad acta aggiunto: di cui all'articolo 1. In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia' conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario ad acta, sentito il Ministero dell'interno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-11-10;150~art4 · fonte del testo

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