All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti: "211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

  • a)non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
  • b)non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
  • b-bis)((non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione)). ((211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende. 211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni)). 212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente. 213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.". L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, e' posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entita' e la durata del contributo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate ((, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

Testo vigente dal 30 maggio 1997

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 41/2004

    Questione infondata
    26 gennaio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dette norme impongono al datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute dal lavoratore dipendente sul proprio trattamento di fine rapporto un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti maturati fino al 31 dicembre 1996 e 1997. E infatti, se da un lato la medesima questione di legittimità costituzionale dei commi 211 e 213 è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 155 del 2001, senza che siano stati addotti motivi nuovi od ulteriori, dall’altro lato le censure relative ai commi 211-bis, 211-ter e 212 dell’art. 3 devono ritenersi assorbite da quella avente ad oggetto i commi 211 e 213.

    Art. 2 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 166/2003

    Questione infondata
    9 maggio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di lavoro dipendente al versamento di un importo percentuale sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 155 del 2001.

    Art. 2 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2120 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 125/2002

    Questione infondata
    16 aprile 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 1…

    Art. 2 Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 16 t.u.i.r.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1997 al 30 maggio 1997. 2 parole tolte, 117 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del tolto: decreto-legislativo aggiunto: decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997tolto: .aggiunto: ;

aggiunto: b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente assunzione. 211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende. 211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. 212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo … sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessateaggiunto: , da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79~art2 · fonte del testo

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