Art. 4 — Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa

Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis. ((Il)) Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ((entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio)). Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle ((di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto)).

Testo vigente dal 12 aprile 2025

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  1. 12 aprile 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 28 dicembre 2024 — 12 aprile 2025per 4 mesi
  3. 31 dicembre 2023 — 28 dicembre 2024per 12 mesi
  4. 1 gennaio 2023 — 31 dicembre 2023per 12 mesi
  5. 30 dicembre 2022 — 1 gennaio 2023per 2 giorni
  6. 31 dicembre 2021 — 30 dicembre 2022per 12 mesi
  7. 31 dicembre 2020 — 31 dicembre 2021per un anno
  8. 31 dicembre 2019 — 31 dicembre 2020per un anno
  9. 1 gennaio 2019 — 31 dicembre 2019per 12 mesi
  10. 1 gennaio 2018 — 1 gennaio 2019per un anno
  11. 1 marzo 2017 — 1 gennaio 2018per 10 mesi
  12. 27 febbraio 2016 — 1 marzo 2017per un anno
  13. 21 aprile 2015 — 27 febbraio 2016per 10 mesi
  14. 25 agosto 2012 — 21 aprile 2015per 3 anni
  15. 12 ottobre 2007 — 25 agosto 2012per 5 anni
  16. 2 agosto 2005 — 12 ottobre 2007per 2 anni
  17. 27 luglio 2005 — 2 agosto 2005testo originarioper 6 giorni

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2024 al 12 aprile 2025. 32 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis. tolto: Fino al 30 giugno 2025, il aggiunto: Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento … procuratore generale di cui al comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tolto: nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. aggiunto: entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate … legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo tolto: 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 aggiunto: 4-bis del presente decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art4 · fonte del testo

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