Art. 4-ter — Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale
1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2017"
Testo vigente dal 1 marzo 2017
