Art. 14 — Nuove norme in materia di misure di prevenzione

Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.". Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, e' abrogato. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, ((il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;)) si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4". L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque anni". All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.". Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Congelamento dei beni). -1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575". All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 282/2010

    Questione infondata
    23 luglio 2010

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - il quale nel secondo comma aggiunge che se «l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza» -, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prescrizione di «vivere onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione de qua possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, non può che essere demandata al competente giudice penale. In tema, v. citata sentenza n. 161/2009. Sul fondamento delle misure di prevenzione, v. citate sentenze n. 23/1964 e n. 27/1959. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 327/2008, n. 5/2004, n. 34/1995, n. 122/1993; ordinanza n. 354/2003.

    Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 14 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale · Art. 25 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/2010

    Questione inammissibile
    5 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Il rimettente, infatti, non solo ha omesso di formulare un petitum specifico, lasciando indeterminato il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte, ma ha altresì fondato il dubbio di costituzionalità su un'erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa formulazione di uno specifico petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 98/2009, 70/2009, 380/2008 e 35/2007.

    Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 14 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 161/2009

    Questione infondata
    22 maggio 2009

    È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, avendo il rimettente motivato in modo plausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

    Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 14 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 2005 al 28 febbraio 2006. 6 parole tolte, 7 parole aggiunte in 3 capoversi.

… il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, tolto: con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato aggiunto: sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4tolto: .". L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. aggiunto: -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della tolto: legge aggiunto: Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque annitolto: .". All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il …

aggiunto: (Congelamento dei beni

aggiunto: ). -1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi … della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575tolto: .". All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo … dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionalitolto: .".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art14 · fonte del testo

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