Art. 18 — Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza
All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025». All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
Testo vigente dal 27 dicembre 2024
