Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale e' soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione e' sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresi' l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Testo vigente dal 29 luglio 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-24;256~art2 · fonte del testo

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