Art. 13 — Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni". All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.". 2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico";
- b)al comma 3, le parole: "specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga" sono sostituite dalle seguenti: "specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga".
Testo vigente dal 27 luglio 2005
