Art. 12 — Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato
[1]Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
[2]"Art. 66-bis.
[3]Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
[4]1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.".
Testo vigente dal 27 luglio 2005
