Art. 8 — Modifica all'articolo 391-bis del codice penale
[1]((Modifiche)) all'articolo 391-bis del codice penale
[2]1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»;
- b)al primo comma le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;
- c)al secondo comma le parole «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
- d)dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ((,)) il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».
Testo vigente dal 20 dicembre 2020
