Art. 25 — Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici
Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
1Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 3-bis) che "L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".
Testo vigente dal 21 maggio 2022
