Misure per il contributo alla flessibilita' del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 APRILE 2026, N. 49. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto ((sino)) al 31 marzo 2026, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna il meccanismo di cui al comma 2 per il periodo che ((intercorre tra il)) 1° aprile 2026 e il 31 dicembre 2030 sulla base dei seguenti principi e criteri:
- a)((i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuita' di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo; nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale e' definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa e nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera c), a partire dalle ore individuate dalla societa' Terna Spa al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilita' del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo conto dell'eventuale necessita' di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente));
- b)per le finalita' di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo e' un impianto direttamente collegato, in termini elettrici ((,)) nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, ((o)) termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;
- c)il GSE effettua una stima del costo del meccanismo entro la meta' del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre, a partire dalla previsione relativa al secondo semestre del 2026, da effettuare entro la meta' di giugno 2026; qualora dalle valutazioni emerga la possibilita' del mancato perseguimento del tendenziale di spesa di cui alla lettera d), ((il numero delle ore equivalenti su base semestrale di cui alla lettera a) e' ridefinito in riduzione del medesimo numero di ore equivalenti per tutti gli impianti di produzione per i quali sono riconosciuti i prezzi minimi garantiti, fatta salva la distinzione)) tra tipologie di impianti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1)la riduzione, per ciascun impianto di produzione, trova applicazione dall'inizio del semestre cui la previsione del GSE si riferisce;
- 2)((l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da bioliquidi sostenibili da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016));
- 3)la riduzione si applica a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
- d)il tendenziale di spesa per gli impianti a bioliquidi, a valere sugli oneri generali di sistema, derivante dall'aggiornamento del meccanismo e' pari a 700 milioni di euro per l'anno 2026, ivi compresi gli oneri derivanti dal comma 2, 537 milioni di euro per l'anno 2027, 331 milioni di euro per l'anno 2028, 208 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,»;
- b)il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La commissione e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma e' di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione. 2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis". Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserito il seguente: "5-bis. La societa' Acquirente Unico Spa puo' svolgere altresi' le attivita' di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita' da essa svolte".
Testo vigente dal 19 aprile 2026
