Art. 4-bis — Modificazioni all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope";
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000";
  • c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
  • a)sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
  • b)medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta";
  • d)al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14"; la parola: "otto" e' sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "lire cinquanta milioni a lire seicento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 26.000 a euro 300.000";
  • e)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14";
  • f)i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000";
  • g)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte". 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49".

Testo vigente dal 6 marzo 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 32/2014

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 2014

    Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., degli artt. 4- bis e 4- vicies ter , commi 2, lett. a ), e 3, lett. a ), numero 6), del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recanti modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe pesanti" e per quelli concernenti le c.d. "droghe leggere", non è fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza derivante dall'omessa sperimentazione, da parte del giudice a quo , della possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio alle differenti tipologie di stupefacenti attraverso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del suddetto d.P.R., che prevede pene più miti per i fatti di lieve entità. Infatti, il rimettente ha espressamente precisato che il giudice d'appello ha fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali non è riconoscibile nella specie il fatto di lieve entità. - Sull'ammissibilità dell'intervento, nel giudizio di legittimità costituzionale, della persona imputata nel procedimento a quo , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009. - Nel senso che il thema decidendum del giudizio di legittimità costituzionale deve ritenersi limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, e non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 56/2009, 86/2008 e 174/2003.

    Art. 4-bis Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali · Art. 4-vicies Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 34/2017

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2017

    È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal GUP presso il Tribunale di Viterbo - dell'art. 4- bis del d.l. n. 272 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 49 del 2006, che modifica l'art. 73 del t.u. degli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990), unificando il trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le "droghe leggere" e le "droghe pesanti". Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 32 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di accoglimento di analoghe questioni; ordinanze n. 271 del 2016, n. 181 del 2016, n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013, sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto).

    Art. 4-bis Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 · Art. 3 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 148/2016

    Illegittimità dichiarata
    16 giugno 2016

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come risultante a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituziona…

    Art. 73 Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 4-bis Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2006 al 6 marzo 2014.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4bis · fonte del testo

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