Art. 4-septies — Modificazioni all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990
All'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni";
- b)al comma 2, dopo la parola: "concessa", sono inserite le seguenti: "e la relativa domanda e' inammissibile";
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato";
- d)al comma 4, le parole da: " ed il Tribunale ai fini dell'accertamento" fino alla fine del comma sono soppresse;
- e)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
