Art. 4-duodevicies — Modificazioni all'articolo 123 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

All'articolo 123 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari";
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14";
  • c)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4duodevicies · fonte del testo

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