Art. 11 — Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali
Alla legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 3, lettera v), dopo le parole: «nuovo concessionario subentrante» sono inserite le seguenti: «, nelle ipotesi di cui all'articolo 191, comma 3, del codice dei contratti pubblici,»;
- b)all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
- c)all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «alle eventuali prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle prescrizioni vincolanti, ove formulate,» e le parole: «sono tempestivamente trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi senza indugio»;
- d)all'articolo 12, comma 1, le parole: «con delibera dell'ART, adottata» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe adottato dall'ART» e le parole: «, e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il predetto sistema tariffario e' definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo,»;
- e)all'articolo 16:
- 1)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza in coerenza con le disposizioni del presente capo, fino al 31 dicembre 2026 e' consentito l'inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell'articolo 3 prima del completamento della procedura di adozione del Piano di cui all'articolo 13, comma 1. I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo.»;
- 2)al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «, 12 e 14, commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 12, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10»; 2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo dell'ente concedente di indicare nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento le tariffe da applicare alla tratta autostradale determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, primo periodo, sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12.».
Testo vigente dal 21 maggio 2025
