Art. 2 — Oneri di servizio pubblico e tariffe praticabili
((Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, puo' fissare i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree per determinate categorie di passeggeri ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalita' o ad eventi straordinari, nazionali o locali.)) ((Il livello massimo tariffario e' indicato nel testo dell'imposizione dell'onere di servizio pubblico prevista all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e contiene la valutazione completa della necessita' e della proporzionalita' delle misure. Se l'amministrazione si avvale della facolta' di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario e' altresi' indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.))
Testo vigente dal 21 maggio 2025
