Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 54:
  • 1)al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro per impresa»;
  • 2)al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.»;
  • 4)il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' stato superato.»;
  • b)all'articolo 60-bis:
  • 1)al comma 5, le parole «10 milioni di euro» ((, ovunque ricorrono,)) sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;
  • 2)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato». ((1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto il seguente: "7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea")) L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.

Testo vigente dal 29 marzo 2022

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Che cosa è cambiato dal 29 marzo 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2022 al 29 marzo 2022. 218 parole aggiunte in 2 capoversi.

1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro»aggiunto: , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro»;

… sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato». aggiunto: 1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e' aggiunto il seguente: "7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea" L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-01-27;4~art27 · fonte del testo

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