Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori ((, nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale)).»;
- b)al comma 2:
- 1)al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;
- 2)al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «((e al comma 1-bis e))»;
- c)al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;
- d)nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».
Testo vigente dal 9 marzo 2022
