Prestazione dei servizi e delle attivita' da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ((ad operare con le medesime modalita' nel periodo transitorio,)) previa notifica alle autorita' competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. La notifica alle autorita' competenti e' effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalita' previste dalle autorita' competenti. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso abbiano gia' presentato istanza di autorizzazione alle autorita' competenti per lo svolgimento delle relative attivita' non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.

Testo vigente dal 30 giugno 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2019 al 30 giugno 2019. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad tolto: operarvi aggiunto: operare con le medesime modalita' nel periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti, nel rispetto delle disposizioni previste … transitorio, presentino alle autorita' competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attivita'. tolto: 3-bis. I soggetti di cui al comma 1 che entro la data di recesso … relative attivita' non sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-25;22~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari