Il Ministro dell'economia e delle finanze, per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al presente Capo, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "societa' cedenti", aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.6 Il Ministro dell'economia e delle finanze puo', con proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1 per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi della societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, uno o piu' soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformita' del rilascio della garanzia a quanto previsto nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016, come modificato dal presente decreto, e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 23.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 15 luglio 2021

6

Il Decreto 15 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 e' esteso fino al 14 giugno 2022".

Testo vigente dal 18 agosto 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 2019 al 18 agosto 2021.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 15 luglio 2021

    Il Decreto 15 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il periodo di cui al comma 1 dell'art. 20 del decreto-legge n. 22/2019 e' esteso fino al 14 giugno 2022".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-03-25;22~art20 · fonte del testo

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