Art. 12-bis — Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
Testo vigente dal 22 febbraio 2017
