Art. 23 — Copertura finanziaria
Per le finalita' di cui al presente Capo, la dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il fondo di garanzia e' ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse ((ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto, e che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo di garanzia)). Le somme di cui al presente comma sono versate sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 25 maggio 2019
