Art. 12 rilancio — Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati:

  • a)dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  • b)del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  • c)della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
  • d)dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
  • e)della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione cartacea. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
  • a)all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ((al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile));
  • b)ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), ((all'indirizzo)) disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del ((codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), nelle more della messa a disposizione dei servizi ((dell'ANPR)) relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;
  • c)all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati ((nell'ANPR)), che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ((e che non rientrano)) tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, ((lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022)), concernente ((l'istituzione)) della medesima ANA;
  • d)all'ISTAT; Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui ((al comma 3.)) Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita' tecniche di trasmissione. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 17 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2023 al 17 dicembre 2023. 35 parole tolte, 45 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), tolto: per le finalita' di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale aggiunto: al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;

b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), aggiunto: all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'articolo 6-ter del aggiunto: codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tolto: recante Codice dell'amministrazione digitale, nelle more della messa a disposizione dei servizi tolto: di ANPR aggiunto: dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile;

c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati tolto: in ANPR aggiunto: nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionaletolto: , aggiunto: e che non rientrano tra i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, tolto: punti aggiunto: lettere b) e c) tolto: del DPCMaggiunto: , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, tolto: concernente l'Istituzione aggiunto: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022, concernente l'istituzione della medesima ANA;

d) all'ISTATtolto: .aggiunto: ; Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art12 · fonte del testo

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