All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ((le parole: "e' a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "e' a carico della Scuola e,)) in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente ((,)) e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita' di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita' di personale ((assegnate alla Scuola")). Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 ((annui a decorrere dall'anno 2023,)) cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente ((riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150)).

Testo vigente dal 17 agosto 2023

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 2023 al 17 agosto 2023. 31 parole tolte, 29 parole aggiunte.

All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, tolto: dopo le parole « aggiunto: le parole: "e' a carico dalla Scuolatolto: » sono aggiunte le seguenti: «aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: "e' a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, … n. 165, e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmenteaggiunto: , e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della … Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita' di personale tolto: assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura. 2. aggiunto: assegnate alla Scuola". Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 tolto: per l'anno 2023 e a regime aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte … delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. tolto: 3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, … ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo tolto: 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006 aggiunto: 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. tolto: 26 aggiunto: 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art16 · fonte del testo

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