Art. 13 — Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile
((Modifica)) all'articolo 2506.1 del codice civile ((All'articolo 2506.1, primo comma, del codice civile)), dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote», le parole «a se' stessa» sono soppresse.
Testo vigente dal 10 agosto 2024
