Art. 27 — Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK

Al secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione e' depositata». Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, e' sostituito dal seguente: «3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della societa' incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora cio' sia previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa' incorporante o la societa' incorporata».

Testo vigente dal 10 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161~art27 · fonte del testo

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