Art. 2506.1 c.c. — Scissione mediante scorporo
[1]((Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o piu' societa' preesistenti o di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote.))
[2]La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Testo vigente dal 8 luglio 2025
